Abusi edilizi: multa o demolizione?

fonte: www.edilportale.com

Il meccanismo è stato spiegato dal Consiglio di Stato con la sentenza 5128/2018.

Demolizione o multa, quando si può scegliere

I giudici hanno spiegato che “la repressione di abusi edilizi costituisce un atto vincolato, la cui motivazione soddisfa i requisiti di legge anche quando si riduce all’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, risultando superflua ogni specifica comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati coinvolti o sacrificati”. In altre parole, gli abusi edilizi devono sempre essere puniti ed eliminati, senza badare a eventuali danni che i provati, responsabili degli interventi, potrebbero subire.

Il Comune deve quindi emettere sempre l’ordine di demolizione in caso di accertamento di un abuso edilizio.

“La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria – si legge nella sentenza – deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso”.

Il Comune nella scelta tra l’esecuzione della demolizione o una multa alternativa deve considerare se la demolizione possa avvenire “senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

In presenza di rischi alle parti di edificio in regola, “il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione”. Si tratta, ha concluso il CdS, di casi che si verificano prevalentemente quando alcuni interventi vengono eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo rilasciato. Casi in cui non rientra l’ampliamento senza permessi di un edificio preesistente.

Demolizione o multa, il caso

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il Comune aveva respinto una richiesta di condono, presentata dopo l’ampliamento di un immobile e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. I responsabili avevano affermato che, invece dell’ordine di demolizione, il Comune avrebbe dovuto irrogare una sanzione pecuniaria.

I giudici hanno spiegato innanzitutto che, in base alla Legge 326/2003, non possono essere sanati gli abusi realizzati nelle zone vincolate o in violazione degli strumenti urbanistici. Dato che tutto il territorio del comune era stato precedentemente dichiarato “di notevole interesse pubblico”, l’Amministrazione aveva dichiarato l’ampliamento volumetrico non condonabile.

Il CdS ha inoltre ricordato che gli interventi edilizi effettuati su immobili situati in territori sottoposti a vincoli di notevole interesse pubblico e paesaggistico possono essere condonati solo se siano consistiti in interventi minori quali opere di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria.

Non trattandosi di un intervento di manutenzione, i giudici hanno escluso la sanatoria. Dal momento che il ripristino dello stato dei luoghi poteva avvenire senza danneggiare la costruzione realizzata legittimamente, il CdS ha confermato l’ordine di demolizione.

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