Per alcune opere non occorrono autorizzazioni, titoli abilitativi o documentazione specifica
La disciplina dell’edilizia libera – ossia quegli interventi edilizi eseguibili senza titolo abilitativo – ha ricevuto un importante impulso con il Decreto Salva casa (69/2024), convertito nella Legge 105/2024, che punta a semplificare e ad ampliare le categorie di lavori che si possono realizzare in libertà. In particolare, l’articolo 1 del Decreto modifica l’articolo 6, comma 1 del DPR 380/2001 introducendo nuove lettere che ampliano la casistica di “edilizia libera”.
Ad esempio rientrano tra gli interventi liberi le installazioni di tende, tende da sole, pergole dotate di telo retrattile, nonché le chiusure mediante vetrate panoramiche amovibili (“Vepa”) anche in porticati interni all’edificio, purché non alterino sagoma, volume o superficie in modo rilevante.
Tolleranze costruttive e limiti dell’“edilizia libera”
Un altro aspetto importante: il Decreto Salva casa introduce maggiori tolleranze costruttive per le “lievi difformità” rispetto allo stato legittimo dell’immobile, facilitando così la regolarizzazione e la compravendita degli immobili che presentano scostamenti minimi rispetto ai titoli edilizi.
Grazie alla libertà d’azione prevista dall’edilizia libera i privati, in condizioni specifiche e nei limiti stabiliti, possono effettuare una serie più ampia di lavori senza dover presentare permesso di costruire o SCIA (a meno che le opere non escano dal regime di libertà). Un’opportunità che valorizza gli interventi di manutenzione, rifacimento e aggiornamento (ad esempio sostituzione infissi, tinteggiatura facciate, installazione di schermature solari) con procedure più snelle.
Tuttavia, è importante tenere presente che l’edilizia libera non è un “liberi tutti”: restano fermi vincoli urbanistici, estetici, paesaggistici, e di sicurezza, e gli interventi gratuiti possono essere esclusi se comportano variazioni sostanziali di volume, sagoma, uso o destinazione.
La riforma e le verifiche necessarie
Dunque la riforma introdotta dal Decreto n. 69/2024 rappresenta un passo in avanti verso la semplificazione della materia edilizia libera, consentendo una maggiore flessibilità per piccoli interventi e regolando meglio le “lievi difformità”.
Chiunque intenda avvalersi di questa maggiore libertà operativa dovrebbe tuttavia verificare, con la sola consulenza di un tecnico, la normativa comunale e i vincoli specifici del proprio immobile, oltre a verificare che l’intervento rientri effettivamente nella fattispecie dell’edilizia libera così come aggiornata.
Ecco alcune opere incluse nell’edilizia libera e gli obblighi che restano
Ecco alcune opere incluse nell’edilizia libera: interventi di manutenzione ordinaria degli edifici: riparazioni, rinnovamento o sostituzione delle finiture, integrazione o mantenimento in efficienza degli impianti esistenti; Opere di installazione di tende, tende da sole, tende a pergola (anche bioclimatiche) e protezioni solari/agenti atmosferici esterne. Queste ultime espressamente previste dal Decreto. Ma anche installazione e realizzazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (Vep), anche in porticati interni all’edificio (purché nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei vincoli) che entrano tra le opere libere. Sono consentiti, inoltre, movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola / pratiche agro-silvo-pastorali e impianti idraulici agrari (ove previsto dal glossario) senza titolo abilitativo; Serre mobili stagionali, prive di strutture in muratura, funzionali all’attività agricola. Oppure, opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni pertinenziali degli edifici, compresa la realizzazione di intercapedini interrate non accessibili, vasche di raccolta delle acque meteoriche, locali tombati, rispondenti alle condizioni stabilite. Il Decreto prevede anche la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (se mobili, stagionali, non alterano sagoma/volume in modo rilevante). Interventi che non comportano modificazioni della sagoma, del volume o della destinazione d’uso dell’edificio: ad esempio, sostituzione infissi, tinteggiatura facciate, sistemazione esterni, a condizione che siano nel regime libero. Consentite anche alcune modifiche alle unità immobiliari e cambi di destinazione d’uso (da commerciale a residenziale, all’interno della stessa unità e senza opere edilizie) possono essere configurabili come interventi in edilizia libera.
Ovviamente per gli interventi “in edilizia libera”, rimangono fermi gli obblighi di rispetto degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi, delle normative antisismiche, igienico-sanitarie, energetiche, dei vincoli paesaggistici e del patrimonio.