Fonte: www.ediltecnico.it
Via libera definitivo al regolamento che semplifica la gestione di terre e rocce da scavo. Per avviare la gestione delle terre e rocce da scavo estratte nei cantieri per lavori edili, classificate, come sappiamo, come sottoprodotti (e non come rifiuti), non sarà più necessario attendere autorizzazioni, basterà aspettare 90 giorni dopo il deposito della domanda. Il meccanismo sarà simile alla SCIA, ed è quindi previsto il silenzio-assenso.
È questa la novità principale del nuovo testo unico sulla gestione di terre e rocce da scavo, ma non è di certo l’unica. Tutte le modifiche, infatti, puntano a mettere ordine in una materia in cui spesso si sono sovrapposte diverse normative, anche con evidenti contraddizioni, riorganizzando tutto in un solo e coerente testo di riferimento. Ad esempio, oltre al chiarimento e alla semplificazione di tutte le definizioni, saranno previste procedure più veloci e regole semplificate per i piccoli cantieri.
Questo nuovo regolamento ha quindi, prima di tutto, l’effetto di abrogare diverse normative, tra cui il Dm n. 161 del 2012 (che contiene regole per i cantieri più grandi), l’articolo 41 del Dl n. 69 del 2013 (che contiene regole semplificate per i cantieri più piccoli), le modifiche portate dal decreto n. 133/2014 e i passaggi del Codice ambiente (art. 184 bis e 266 comma 7 del Dlgs n. 152 del 2006) dedicati alla questione. Tutto sarà raccolto in questo Dpr e sia gli operatori sia i soggetti istituzionali preposti ai controlli avranno quindi a disposizione un regime normativo chiaro.
Il decreto ha quindi per oggetto:
- la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- la disciplina del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo;
- l’utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Terre e rocce da scavo, le novità del dpr
- È prevista una generale semplificazione delle procedure, insieme a termini certi per concluderle, in modo da superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici.
- Sono previste procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme nazionali ed europee per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti (e, quindi, essere reimpiegate).
- È prevista una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica.
- È stabilito il rafforzamento del sistema dei controlli e la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati secondo le vecchie norme.
- Per quanto riguarda i piccoli cantieri (sotto i 6 mila metri cubi totali) ci saranno regole ancor più semplificate: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva per avviare l’apertura dei cantieri, “almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo”.